Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini tributari

Per i documenti informatici fiscalmente rilevanti (fatture, atti, documenti, registri) emessi o utilizzati durante l’anno l’imposta di bollo è assolta con il versamento diretto in un’unica soluzione, anche con eventuale compensazione di crediti, tramite Modello F24 in modalità esclusivamente telematica, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo, o 29 aprile per anni bisestili come il 2016).

Il versamento si effettua con il codice tributo 2501 approvato dalla Circolare 106/E del 2014. Sulle fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo va riportata l’annotazione “imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” o in modo più completo “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014” così come specificato in data 11 Ottobre 2016 in una risposta che l’Agenzia delle Entrate ha dato ad un quesito ricevuto.

 

Per le fatture elettroniche emesse dai forfettari si rimanda alla Risposta a interpello n 428 del 12 agosto del 2022

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/32821-forfettari-il-bollo-riaddebitato-ai-clienti-fa-reddito.html

esempio calcolo

Compenso € 2.631,00
Bollo € 2,00
Imponibile inps € 2.633,00
Rivalsa Inps € 105,32
Totale a pagare € 2.738,32